Art. 2.
(Modificazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE